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Prostituzione, via libera al disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il disegno di legge contenente "Misure contro la prostituzione", messo a punto dal ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, insieme ai ministri dell'Interno, Roberto Maroni, e della Giustizia, Angelino Alfano.
Il ddl, che modifica la legge Merlin del 1958, è stato presentato durante la conferenza stampa al termine del Cdm.

Viene introdotto il reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza distinzioni di trattamento tra prostitute e clienti: è previsto l'arresto da cinque a quindici giorni con ammenda da 200 a 3000 euro sia per chi offre prestazioni sessuali, sia per chi le richiede.

Le misure previste mirano ad eliminare la prostituzione in strada e soprattutto a contrastarne lo sfruttamento, tutelando la dignità e i valori della persona umana: "Combattere questo fenomeno non è solo una questione di decoro urbano o di sicurezza - spiega il Ministro Carfagna - La prostituzione fa proliferare tutte le organizzazioni criminali che la sfruttano e che stanno dietro a questa pratica".

Pene più severe dunque per chi organizza o partecipa a un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Quanto alla prostituzione minorile, verrà punito con il carcere fino a 12 anni e con multe fino a 150mila euro chi sfrutta e gestisce la prostituzione minorile o induce un minore alla pratica; carcere e ammenda anche per chi compie atti sessuali con un minorenne. I minori stranieri che esercitano la prostituzione in Italia saranno invece riaffilati alla famiglia d'origine o alle autorità responsabili del loro Paese di provenienza.

11 settembre 2008



APPROFONDIMENTI


 

 

DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE CONTRO LA PROSTITUZIONE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)
1. All’articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al
pubblico è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da euro 200 a euro
3.000.
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al
pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le
contratta».
Art. 2.
(Prostituzione minorile e rimpatrio assistito)
1. L’articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo
promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro
6.000.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia
compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti
eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’applicazione della stessa.
Se l’autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore di anni diciotto la pena è ridotta da
un terzo a due terzi».
2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello
Stato sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza,
nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai
provvedimenti dell’autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l’integrità delle
condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-
bis dell’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro
delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari
esteri, dell’interno e della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l’adozione del provvedimento di
rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.
Art. 3.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)
1. All’articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall’articolo 600-bis ovvero i
delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la
reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo».
Art. 4.
(Norme finanziarie e abrogazioni)
1. Dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Alle attività previste dalla presente legge le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. L’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.

 

 

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